Aiuto sociale alle Svizzere e agli Svizzeri all’estero (ASE)
Le Svizzere e gli Svizzeri all’estero che non sono in grado di garantire il loro sostentamento con mezzi propri, contributi privati o aiuti dello Stato di residenza possono presentare una domanda di aiuto finanziario alla rappresentanza svizzera competente.
Non siete in grado di provvedere alla vostra sussistenza con mezzi propri, contributi privati o aiuti dello Stato di residenza? Allora avete la possibilità di inoltrare una domanda di aiuto finanziario alla rappresentanza svizzera competente.
Le rappresentanze svizzere collaborano a stretto contatto con l’Aiuto sociale alle Svizzere e agli Svizzeri all’estero (ASE), che esamina le domande, effettua i dovuti accertamenti e decide in merito alle prestazioni d’assistenza sociale sulla base della legge sugli Svizzeri all’estero (LSEst, RS 195.1).
Link
- Protezione consolare: aiuto all’estero
- Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst, RS 195.1)
- Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (ordinanza sugli Svizzeri all’estero, OSEst, RS 195.11)