AVS/AI – Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Chiunque viva e lavori in Svizzera o vi abbia vissuto e lavorato in precedenza, ha versato contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI). Una volta raggiunta l’età di pensionamento in Svizzera, potrà pertanto richiedere una rendita. Le beneficiarie e i beneficiari di una rendita sono soggetti all’obbligo di informazione nei confronti della propria cassa di compensazione. Vengono effettuate verifiche dell’esistenza in vita per evitare qualsiasi abuso delle prestazioni versate.
In Svizzera, la previdenza di vecchiaia, superstiti e invalidità si basa sul sistema dei tre pilastri:
- il primo pilastro, o assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI), è un’assicurazione generale obbligatoria per tutti che serve a coprire i bisogni vitali delle e degli assicurati;
- il secondo pilastro, detto previdenza professionale (PP), è obbligatorio per le lavoratrici e i lavoratori e ha lo scopo di garantire, insieme al primo pilastro, il mantenimento del livello di vita precedente al momento del pensionamento;
- il terzo pilastro è rappresentato dalla previdenza individuale.
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS: la sicurezza sociale in Svizzera
Link
- Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS, RS 831.10
- Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, LAI, RS 831.20
- Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, OAF, RS 831.111
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali: assicurazioni sociali internazionali