Pubblicato il 19 gennaio 2026
Licenza di condurre e libretto di circolazione
Per guidare in Svizzera o all’estero è necessario essere in possesso di una licenza di condurre nazionale valida. Se si trasferisce il proprio domicilio all’estero o si rientra in Svizzera, la licenza di condurre deve essere convertita. Le licenze (o libretti) di circolazione e le targhe (o targhe di controllo) svizzere devono essere restituite all’arrivo nel nuovo luogo di domicilio all’estero.
Siete cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero (o in procinto di trasferirvi) e avete domande sulla vostra licenza di condurre, sulla vostra targa e sulla vostra licenza di circolazione svizzere? Per sapere se e per quanto tempo potete guidare all’estero con una licenza di condurre svizzera e viceversa, leggete le informazioni e le indicazioni generali riportate su questa pagina.
Se siete titolari di una licenza di condurre svizzera e trasferite il vostro domicilio all’estero, dovete annunciare la partenza all’ufficio della circolazione competente fino quel momento (art. 26 n. 2 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione [OAC; RS 741.51]). Di norma, la licenza di condurre svizzera deve essere sostituita all’estero con un documento nazionale equivalente.
Se il trasferimento del domicilio all’estero non viene annunciato all’ufficio della circolazione e pertanto l’indirizzo svizzero della persona in questione risulta sconosciuto, di norma la convocazione all’eventuale esame medico obbligatorio viene pubblicata nel foglio ufficiale. Qualora la convocazione rimanga senza risposta e il certificato medico richiesto non venga presentato entro il termine previsto, l’ufficio della circolazione chiede il ritiro della licenza di condurre con una pubblicazione nel foglio ufficiale e l’iscrizione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
Vi preghiamo di annunciare la vostra partenza all’ufficio cantonale della circolazione: Associazione dei servizi della circolazione ASA.
Le condizioni per l’ottenimento della licenza di condurre locale sono disciplinate dalla legislazione nazionale del Paese di domicilio. Nella maggior parte dei Paesi, le cittadine e i cittadini svizzeri possono guidare veicoli a motore con la loro licenza di condurre svizzera per un massimo di un anno dopo l’ingresso nel Paese. In alcuni Stati, tuttavia, già dopo tre mesi occorre esibire una licenza di condurre del Paese di domicilio. Le procedure e le condizioni per richiedere una licenza di condurre estera variano da Paese a Paese.
Vi preghiamo di informarvi per tempo presso le autorità locali competenti, di rispettare le relative norme e istruzioni e di convertire la vostra licenza di condurre entro i termini previsti. Se i termini non vengono rispettati, potrebbe essere necessario sostenere un esame di guida.
Qualora abbiate bisogno di una traduzione della vostra licenza di condurre sotto forma di attestato, per esempio per far convertire la licenza di condurre svizzera in una locale, potete:
- contattare la rappresentanza svizzera competente per il vostro luogo di domicilio all’estero presentando un documento d’identità valido e la licenza di condurre originale. Per informazioni sugli emolumenti e sui costi per il rilascio di un attestato rimandiamo a questa pagina:
Emolumenti e altri costi: attestazioni o certificati per documento - contattare la rappresentanza del Paese in questione in Svizzera (ambasciata o consolato) per avere informazioni sulla procedura di riconoscimento della traduzione effettuata in Svizzera.
La traduzione della licenza di condurre sotto forma di attestato non è valida se non è accompagnata dall’originale.
- contattare la rappresentanza svizzera competente per il vostro luogo di domicilio all’estero presentando un documento d’identità valido e la licenza di condurre originale. Per informazioni sugli emolumenti e sui costi per il rilascio di un attestato rimandiamo a questa pagina:
Se risiedete all’estero e smarrite la vostra licenza di condurre svizzera, in linea di principio riceverete unicamente un attestato che riporta le categorie di licenza ottenute e registrate in Svizzera (a condizione che queste informazioni figurino nei registri dell’ufficio cantonale della circolazione competente). Per ottenere l’attestato vi preghiamo di rivolgervi all’autorità cantonale che ha rilasciato vostra la licenza di condurre svizzera (ossia l’autorità competente del Cantone in cui avete sostenuto l’esame di guida).
Per richiedere una licenza di condurre locale potete presentare all’autorità locale competente i documenti seguenti (senza garanzia che verranno riconosciuti):
- un attestato che riporta le categorie di licenze di condurre ottenute e registrate in Svizzera;
- una conferma scritta dell’ufficio cantonale della circolazione secondo cui la legislazione svizzera non permette il rilascio di un duplicato della licenza di condurre alle cittadine e ai cittadini non domiciliati in Svizzera;
- il rapporto di polizia sullo smarrimento dell’originale della licenza di condurre ottenuto presso la polizia locale competente per il luogo in cui è avvenuto il fatto.
Affinché un documento rilasciato da un’autorità svizzera possa essere presentato a un’autorità estera occorre generalmente legalizzarlo. Trovate le informazioni in merito a questa formalità alla rubrica «Legalizzazioni».
Qualora, in caso di trasferimento del domicilio all’estero, portiate con voi la vostra auto con targa e licenza di circolazione svizzere, dopo l’arrivo nel Paese di destinazione dovete restituire immediatamente la targa e la licenza di circolazione svizzere all’ufficio della circolazione competente per il vostro precedente luogo di domicilio in Svizzera. È anche possibile consegnarle alla rappresentanza svizzera competente per il nuovo luogo di domicilio all’estero.
La domanda per l’ottenimento della licenza di circolazione e della targa estere va presentata direttamente all’autorità estera competente nel Paese di domicilio.
Come conducenti provenienti dall’estero, potete guidare in Svizzera veicoli a motore soltanto se siete titolari:-
- di una licenza di condurre nazionale valevole o
- di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli (RS 0.741.11) o dalla Convenzione sulla circolazione stradale (RS 0.741.10) e siete in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale.
La licenza di condurre estera, nazionale o internazionale, vi autorizza a guidare in Svizzera veicoli delle categorie per le quali la licenza è stata rilasciata.
Se non disponete di una licenza di condurre internazionale (che funge da traduzione), da esibire con la licenza di condurre nazionale originale, dovete esibire una traduzione della vostra licenza di condurre nazionale. È sufficiente una traduzione in italiano, francese, tedesco o inglese, che deve però essere effettuata da un servizio ufficiale (per esempio, dall’autorità locale competente per il rilascio della licenza di condurre nazionale, da un notaio oppure da una traduttrice o un traduttore professionale riconosciuto sul posto).
Il nome e il cognome riportati sulla licenza di condurre internazionale e sulla traduzione devono essere scritti in alfabeto latinoper permettere all’autorità di polizia di identificarvi tramite un documento d’identità riconosciuto in Svizzera.
Dovete richiedere una licenza di condurre svizzera:
- se risiedete in Svizzera da oltre 12 mesi e durante questo periodo non avete soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero;
- se guidate a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera appartenenti alle categorie C o D oppure alle sottocategorie C1 o D1 o che necessitano di un permesso secondo l’articolo 25 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51).
Per informazioni sulle condizioni da soddisfare per convertire la licenza di condurre potete rivolgervi direttamente all’ufficio della circolazione competente per il vostro luogo di domicilio in Svizzera. L’elenco degli uffici cantonali della circolazione figura sul sito dell’Associazione dei servizi della circolazione (asa).
Le informazioni sull’esportazione dalla Svizzera o l’importazione in Svizzera di un veicolo figurano sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Prima di partire informatevi presso la vostra agenzia di viaggi, le autorità del Paese di destinazione o la rappresentanza estera in Svizzera (ambasciata o consolato) sulle condizioni da soddisfare per poter circolare con una licenza di condurre svizzera nel Paese di destinazione. Le autorità locali potrebbero richiedere una traduzione della licenza di condurre nella lingua locale.
L’ufficio cantonale della circolazione del vostro luogo di domicilio in Svizzera è competente per:
- il rilascio di licenze di licenze di condurre svizzere o
- il rilascio di duplicati di licenze di condurre.
In caso di smarrimento, rivolgetevi direttamente a questo ufficio per informarvi sulle condizioni richieste per il rilascio di un duplicato. Generalmente i documenti da presentare sono:
- il modulo di richiesta del duplicato e di dichiarazione di smarrimento o furto debitamente compilato e firmato;
- una fotografia recente a colori formato passaporto (35 x 45 mm);
- l’originale del documento di identità ufficiale della o del richiedente.
I tempi di rilascio di un duplicato variano da un Cantone all’altro.
Se la licenza di condurre persa viene ritrovata, dovrà essere consegnata all’autorità cantonale competente entro 14 giorni (ordinanza sull’ammissione alla circolazione [OAC; RS 741.51]).
L’elenco degli uffici cantonali della circolazione figura sul sito dell’Associazione dei servizi della circolazione (asa).