Protezione consolare: aiuto in caso di emergenza all’estero
Le persone di cittadinanza svizzera e del Liechtenstein che si trovano in difficoltà all’estero possono chiedere consiglio e aiuto alle rappresentanze svizzere o contattare la Helpline DFAE. L’assistenza del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) entra tuttavia in gioco soltanto quando le persone interessate hanno fatto tutto il possibile a livello organizzativo e finanziario per superare l’emergenza da sole.
Per i viaggi all’estero, il DFAE consiglia vivamente di stipulare un’assicurazione che copra i costi legati a salvataggio, cure mediche, rimpatrio, rimpatrio della salma e protezione giuridica. L’assicurazione di base della cassa malati non copre la maggior parte di questo tipo di costi all’estero.
Viaggiatrici e viaggiatori sono anche invitati a registrare i propri soggiorni all’estero sulla piattaforma elettronica Travel Admin affinché, in caso di crisi, il DFAE possa contattarli. Si raccomanda caldamente di osservare anche i Consigli di viaggio del DFAE e di rispettare la legislazione locale.
Ai sensi della legge sugli Svizzeri all’estero, il DFAE può assistere le persone all’estero che non sono in grado o da cui non ci si può aspettare che siano in grado di farsi carico della tutela dei propri interessi da sole o con l’aiuto di terzi. Nell’ambito della propria responsabilità individuale, le persone in difficoltà devono innanzitutto far capo in maniera autonoma, nella misura del possibile, alle opzioni di assistenza disponibili sul posto (p. es. polizia, ambulanza, strutture mediche o istituti di credito) o alla propria assicurazione di viaggio.
La protezione consolare, ossia l’assistenza del DFAE, entra in gioco soltanto quando le persone interessate hanno fatto tutto il possibile a livello organizzativo e finanziario per superare le difficoltà da sole. Non sussiste alcun diritto all’assistenza della Confederazione. Quando i mezzi di autoaiuto sono esauriti e si è in presenza di un’emergenza, la rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato generale, centro consolare regionale) definisce le possibilità di sostegno insieme alla persona che chiede aiuto. La rappresentanza dipende dalla collaborazione costruttiva con le persone interessate. L’assistenza del DFAE si basa sulle necessità nel singolo caso, sulle condizioni quadro locali e sulla situazione giuridica.
Clausola di esclusione della responsabilità
I Consigli di viaggio del DFAE poggiano su fonti d’informazione proprie, reputate degne di fede. I Consigli di viaggio sono utili indicazioni ausiliarie per programmare un viaggio. Il DFAE non si assume tuttavia la decisione e la responsabilità né della pianificazione né dello svolgimento del viaggio.
Le situazioni di pericolo sono spesso imprevedibili e confuse e possono mutare rapidamente. Il DFAE non garantisce la completezza dei consigli di viaggio e la correttezza delle informazioni riportate nelle pagine esterne collegate al sito. Declina ogni responsabilità per eventuali danni legati a un viaggio. Le pretese derivanti dall’annullamento di un viaggio vanno avanzate direttamente all’agenzia di viaggio o alla compagnia presso la quale si è stipulata l’assicurazione di viaggio.
Link
- Opuscolo «Chi parte in viaggio...»
- Consigli di viaggio – Informazioni generali di viaggio
- Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst, RS 195.1)
- Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (ordinanza sugli Svizzeri all’estero, OSEst, RS 195.11)
- Ordinanza del 7 ottobre 2015 sugli emolumenti del Dipartimento federale degli affari esteri (ordinanza sugli emolumenti del DFAE, OEm-DFAE, RS 191.11)